CCNL Turismo (Anpit-Cisal): aumentano gli importi del welfare contrattuale



Dal 2023 il datore di lavoro erogherà i nuovi importi di welfare contrattuale a tutti i lavoratori che avranno superato il patto di prova all’atto dell’accredito 


Anpit, Aiav, Aifes, Cidec, Confimprenditori, Unica, e Cisal Terziario, Confedir, con il CCNL siglato il 24 maggio 2022 hanno stabilito i nuovi importi di welfare contrattuale che il datore di lavoro erogherà al lavoratore entro il 31 dicembre. 














Livello Dal 2023
Dirigente 720,00 euro/anno (in quote mensili maturate di 60,00 euro)
Quadro (ex Quadro), A1 (ex A2) e A2 (ex A3) 480,00 euro/anno (in quote mensili maturate di 40,00 euro)
B1, B2, C1, C2 e D1 e D2

Operatori di Vendita

240,00/anno (in quote mensili maturate di  20,00 euro)

Tale welfare sarà a disposizione di tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni pattuite in sede aziendale, mediante Accordo o Regolamento e/o con utilizzo delle apposite piattaforme. In generale è prevista l’erogazione annuale del welfare contrattuale, fermo restando che, in caso di cessazione del lavoratore, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di welfare maturate mensilmente secondo quanto riportato nella tabella precedente. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni è considerata mese intero. Gli importi di welfare contrattuale devono considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di welfare aziendale, sostitutivi del Premio di Risultato, e sono in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti in Azienda. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il welfare contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al lavoratore secondo i criteri di Allineamento.
Gli importi di welfare contrattuale spettano a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro subordinato sottoscritto, ossia: 
– tempo indeterminato o determinato;
– a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 ore settimanali;
– lavoratori apprendisti;
– lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori “Agili”.
Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
I valori di welfare contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo Livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. Possono essere destinati al lavoratore e ai suoi familiari nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 
In generale i valori di Welfare Contrattuale non sono divisibili o frazionabili, non sono rimborsabili né cedibili, salvo il caso di destinazione alla Previdenza Complementare da parte del lavoratore.

Fondo Fasda: piani sanitari dedicati ai familiari

 Anche per l’anno 2023 prevista la possibilità di rinnovare l’iscrizione del nucleo familiare

Il Fondo Fasda, per i dipendenti dei Servizi Ambientali, prevede la possibilità anche per l’anno 2023 di iscrivere i familiari (coniuge, convivente e figli) al Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria. 
Sono previsti due piani sanitari:
– il Piano sanitario “Familiari per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti” a un costo individuale di € 450,00;
– il Piano sanitario “Figli da 0 a 16 anni” a un costo individuale di € 150,00.
Si potrà  rinnovare l’iscrizione del nucleo familiare ovvero aderire all’iniziativa accedendo all’Area Riservata del Portale S.I.FASDA e pagare il contributo tramite carta di credito o bonifico bancario dal 19 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023. La copertura sanitaria sarà attiva per un periodo di 12 mesi (dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023).
Al Piano sanitario “Familiari” per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti sono state apportate le seguenti modifiche:
– sarà prevista  la franchigia di € 25,00 per ogni singola prestazione relativa a visite specialistiche e accertamenti diagnostici;
– la garanzia trattamenti fisioterapici riguarderà i trattamenti a seguito di “infortunio” (certificato di pronto soccorso);
– per gli interventi in garanzia relativi ai  grandi interventi chirurgici sarà introdotto uno scoperto del 10% in caso di utilizzo di strutture convenzionate o in caso di autorizzazione per provincia scoperta;
– per quanto riguarda l’area chirurgia dell’apparato digerente sarà eliminata la garanzia By-pass intestinali per il trattamento dell’obesità patologica;
– per quanto concerne l’area ortopedia e traumatologia saranno eliminate le garanzie interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca o ginocchio.

 

ISEE: le novità sulla presentazione della DSU nella Legge di bilancio 2023

A decorrere dal 1° luglio 2023 diventa prioritaria la modalità di presentazione della DSU da parte dei cittadini attraverso la precompilata, come da modifica introdotta dalla nuova Legge di bilancio (Art. 1, co. 323, Legge n. 197/2022).

La Legge di bilancio 2023, all’articolo 1, comma 323, adotta misure di semplificazione in materia di ISEE, intervenendo con modifiche sull’articolo 10 del D. Lgs. n. 147/2017.

 

Come ben noto, per facilitare il rilascio dell’ISEE, il richiamato decreto ha introdotto la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, caratterizzata dalla coesistenza di dati autodichiarati da parte del cittadino con dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.

 

La disposizione in oggetto, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2022, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell’ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare.

 

A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.

 

Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, saranno individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS. 

 

Abrogato, invece, il comma 3 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 147/2017contenente norme prescrittive ormai soddisfatte con l’emanazione del D.M. 9 agosto 2019 (fissazione della data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU; fissazione della data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio dell’ISEE corrente; determinazione delle componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate). 

CCNL Lavoro Domestico: il confronto sull’aggiornamento dei minimi è fissato per il prossimo 11 gennaio

Nel secondo incontro del 3 gennaio 2023 i Sindacati hanno affermato che l’allarmismo paventato dalle associazioni datoriali sull’aumento delle retribuzioni fino a 2.000,00 euro è infondato

I sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf, al termine del secondo incontro della Commissione Nazionale (così come previsto dall’art. 38 del CCNL) tenutosi il 3 gennaio 2023 in modalità telematica dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno affermato che non ci sarà nessun rischio “stangata” sulle famiglie con l’aggiornamento dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio applicati agli assistenti familiari (colf, badanti e baby sitter) in Italia, a fronte della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevato dall’Istat al 30 novembre 2022.
Hanno altresì affermato che l’allarmismo delle associazioni datoriali, che hanno paventato un aumento delle retribuzioni fino a 2.000,00 euro mensili, è infondato, in quanto si tratterebbe di aumenti previsti dal CCNL per andare incontro alle esigenze di un settore estremamente debole, dal punto di vista salariale e normativo.
Durante l’incontro i sindacati hanno accolto positivamente le nuove posizioni delle associazioni datoriali Fidaldo e Domina, inizialmente indisponibili a corrispondere l’aumento retributivo così come previsto dal CCNL, comportando di fatto una riapertura della trattativa alla quale ha preso parte, in modo del tutto inedito, anche una rappresentanza politica del Governo. Un segnale positivo per le parti sindacali, unite nella richiesta di un adeguamento annuale in base all’indice Istat (pari al 100% dello stesso, come previsto dal CCNL in vigore, e all’80% in caso di mancato accordo), anche alla luce della nota e sempre crescente fragilità del settore.
L’incontro si è concluso con la riprogrammazione di due nuovi momenti di confronto fissati per il prossimo 11 gennaio e, in sede ministeriale, il prossimo 16 gennaio.

 

Adottate le specifiche tecniche dell’albo dei gestori della crisi

Le nuove regole saranno efficaci dal 5 gennaio 2023 (Provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, 30 dicembre 2022).

Pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, di adozione delle specifiche tecniche di funzionamento dell’Albo dei gestori delle procedure disciplinate dal codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza, che entra in vigore da oggi. I soggetti interessati all’iscrizione all’albo possono inserire le domande sul portale raggiungibile selezionando la scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina web dedicata.

 

Le specifiche riguardano l’iscrizione e la relativa gestione dell’Albo dei soggetti (persone fisiche, società tra professionisti o studi professionali associati) incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure e regolamentano, in particolare, l’accesso alla parte pubblica dell’Albo, nonché alla parte riservata, secondo quattro distinti regimi di conoscibilità, in funzione dell’interesse e del ruolo di chi vi accede (magistrati e dirigenti degli uffici giudiziari; personale del Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia; iscritti; soci incaricabili e agli associati).

L’albo permetterà anche di gestire la funzione di inserimento dei dati e documenti relativi ai soggetti interessati, i quali saranno tenuti a indicare, oltre ai dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’eventuale ordine professionale di appartenenza, le comunicazioni relative ai provvedimenti eventualmente adottati per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice, le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’Albo (comprensive dei relativi provvedimenti) adottati, anche d’ufficio, dal direttore generale degli affari interni del Ministero della Giustizia, o da persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale (Responsabile DAG, art. 1, co. 1, lett. c), Decreto n. 75/2022).

Il Decreto regolamenta inoltre:

  • le modalità di presentazione telematica della domanda di iscrizione, unitamente agli allegati, nonché le modalità di associazione degli allegati alla domanda;

  • le modalità telematiche con cui può essere richiesta da parte dell’Ufficio l’integrazione della domanda o dei suoi allegati;

  • le modalità telematiche con cui gli iscritti comunicano al Responsabile DAG il venir meno dei requisiti di iscrizione, o l’avvio di procedimenti penali a proprio carico, o l’avvio di procedimenti disciplinari a proprio carico;

  • le modalità telematiche con cui l’autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina comunica (art. 10, co. 2, Decreto n. 75/2022) al Responsabile DAG tutti i fatti e le notizie ritenute rilevanti ai fini dell’esercizio della gestione dell’Albo della sospensione e della cancellazione dall’Albo stesso e l’eventuale revoca dell’incarico da parte dell’Autorità giudiziaria.

Legge di bilancio 2023, le nuove risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione

Rifinanziati, tra l’altro, il completamento dei piani di recupero occupazionale, l’integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA e la proroga a tutto il 2023 del trattamento di CIGS (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 dicembre 2022).

La manovra finanziaria recentemente approvata stanzia ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione (commi da 324 a 329, articolo 1, Legge 197/2022) con un incremento di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Gli interventi riguardano diverse tematiche. Innanzitutto, lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa con 70 milioni di euro per l’anno in corso.

Segue l’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio con 30 milioni di euro per il 2023 che assicureranno un’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l’anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente del settore, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. Si interviene anche per le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center con risorse pari a 10 milioni di euro. La misura dell’indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale e il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.

Vi sono, poi, risorse anche per la proroga dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva per 19 milioni di euro, specificatamente per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. 

Prorogato, infine, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva con 50 milioni di euro, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, per un periodo massimo di 12 mesi.

CCPL Edilizia – Perugia e Terni: sottoscritti i contratti integrativi

Previste novità economiche e importanti previsioni nel campo della sicurezza e della legalità 

La scorsa settimana nella sede della Cassa edile di Terni sono stati sottoscritti, dalle associazioni datoriali dell’industria, delle cooperative e dell’artigianato Ance Perugia e Ance Terni (le associazioni dei costruttori edili di Confindustria Umbria), Legacoop Produzione e Servizi Umbria, Cna Umbria e Confartigianato Regionale Umbria unitamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, i contratti territoriali locali, che integrano i contratti collettivi nazionali del settore dell’edilizia e che coinvolgono circa 12 mila lavoratori umbri.  
La sottoscrizione dei contratti è arrivata a conclusione di un percorso durato alcuni mesi, nel corso del quale le associazioni datoriali hanno perseguito l’obiettivo di rendere omogenee le previsioni contrattuali, con benefici sia per le imprese che per i lavoratori del territorio regionale. L’incontro tra le parti ha reso possibile la condivisione delle problematiche del settore e per l’analisi dei possibili correttivi da proporre ai decisori pubblici, soprattutto regionali.
Oggetto di contrattazione è stata, in primo luogo, la disciplina di elementi retributivi, quali l’elemento variabile della retribuzione, la malattia, l’anzianità professionale edile, le indennità di mensa, trasferta, vestiario, reperibilità, lavori in galleria e in alta montagna, nonché la previsione di un contributo per il servizio dei Rappresentanti del Lavoratori Territoriali per la Sicurezza – RLST.
Sono state introdotte importanti previsioni nel campo della sicurezza, della legalità, della regolarità del settore e della modernizzazione dello stesso. A tal fine è stato riaffermato il ruolo insostituibile degli Enti Bilaterali del settore nel campo della sicurezza, della formazione e delle prestazioni ai lavoratori ed alle imprese del settore.
È stato istituito, infine, un comitato di indirizzo strategico per lo studio del settore e per cogliere le nuove opportunità, anche alla luce delle ingenti riserve messe a disposizione del Pnrr e della programmazione dei fondi EU.

Sostegno per i familiari dei sanitari morti a causa del Covid: partono le domande

Dal 3 gennaio al via la possibilità di presentazione delle istanze per il riconoscimento della speciale elargizione a carico del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (INAIL, circolare 3 gennaio 2023, n. 1).

L’INAIL rende noto che a decorrere dal 3 gennaio 2023 è possibile presentare le domande per ottenere il riconoscimento della speciale elargizione a carico del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la dotazione
di 15 milioni di euro, a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che durante lo stato di emergenza abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio.

L’istanza deve essere presentata entro e non oltre il 4 marzo 2023 esclusivamente mediante il servizio “Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19” disponibile sul portale Inail al seguente percorso: Servizi per te> Lavoratore.
Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di Spid, Cns o Cie. Tra le condizioni necessarie per il riconoscimento del beneficio, va segnalato che il de cuius deve aver contratto la patologia nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata nel periodo emergenziale, cioè dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, e il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022.

 

Beneficiari e natura dell’elargizione

 

La speciale elargizione, prevista dall’articolo 22-bis del D.L., n. 18/2020, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 27/2020, spetta in particolare a: al coniuge o alla persona unita civilmente e ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi; in mancanza dei superstiti appena citati, ai genitori naturali o adottivi. Per ottenere la il beneficio non è richiesta la prova di mezzi di sostentamento. Nel caso di concorso tra più superstiti l’importo spettante è ripartito in egual misura tra tutti i concorrenti. Qualora i beneficiari siano familiari di più vittime la speciale elargizione è cumulabile.

L’elargizione in oggetto è una prestazione economica una tantum a carattere indennitario, la cui misura sarà approvata con decreto del Capo del Dipofam in rapporto alla dotazione del Fondo e al numero di vittime per le quali siano state presentate e
accolte le istanze da parte dei beneficiari.  Il beneficio corrisposto in aggiunta a ogni altra somma alla quale i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente e, pertanto, è cumulabile anche con altre prestazioni erogate dall’Istituto. La speciale elargizione, inoltre, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è soggetta a tassazione.

 

Documentazione da allegare all’istanza

 

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di seguito riportata: titolo professionale del lavoratore deceduto, comprovante l’inclusione nell’elenco delle professioni indicate nell’allegato al decreto per le categorie ivi indicate; contratto di lavoro/prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa dalla legislazione vigente, comprovante lo svolgimento, da parte del lavoratore deceduto, di tali attività nel periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022; documentazione sanitaria comprovante l’insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19 avvenuto nel suddetto periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022. Nel caso di rappresentanza o di delega, oltre alla documentazione suddetta dovrà essere allegata la documentazione comprovante lo status di rappresentante legale di uno o più familiari o, in caso di domanda cumulativa presentata da uno dei beneficiari, la delega rilasciata da tutti gli altri familiari. È ammessa anche l’istanza presentata quale rappresentante legale di uno dei familiari.

Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione dell’istanza sono disponibili nella sezione Guide manuali operativi>Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19. Eventuali richieste di ulteriori informazioni e di assistenza possono essere inoltrate tramite il servizio “Inail risponde”.

CCNL Alimentari – Industria: novità a partire da gennaio 2023



Nuovi minimi retributivi ed erogazione d’indennità per mancata contrattazione di secondo livello per i lavoratori del settore


Con il mese di gennaio 2023 sono state introdotte importanti novità che interessano tutto il personale impiegato nel settore Alimentare – Industria, come di seguito riportate.


Minimi Retributivi
































Livello Minimo
1A 2.477,05
1 2.153,93
2 1.777,03
3A 1.561,62
3 1.400,10
4 1.292,37
5 1.184,70
6 1.077,00
6Produzione 1.077,00

 


Indennità per mancata contrattazione di secondo livello
Le aziende che non hanno in essere una contrattazione relativa al premio per obiettivi, erogano a partire dal 1° gennaio 2023, a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi illustrati nella tabella sottostante.






































Livelli Parametri Indennità
1S 230 50,37
1 200 43,80
2 165 36,14
3A 145 31,76
3 130 28,47
4 120 26,28
5 110 24,09
6 100 21,90

Tali importi, erogati per 12 mensilità, non incidono sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, dovendo esser intesi in senso omnicomprensivo ed esclusi dal computo del TFR.

Quota 103 nella Legge di bilancio 2023

Sarà possibile andare in pensione anticipata con un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 dicembre 2022).

Tra le principali novità inserite nel testo della manovra finanziaria  per il 2023 (comma 283) c’è certamente la cosiddetta “Quota 103“, ovvero la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata con un’età anagrafica di almeno 62 anni e con 41 anni di contributi. La fattispecie in questione si aggiunge, come possibilità alternativa, alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata. L’ipotesi è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall’INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati. Sono invece esclusi dall’applicazione il personale militare delle Forze armate (compreso il personale il personale della Guardia di finanza), il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (compreso il Corpo di polizia penitenziaria), il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il trattamento pensionistico, comunque, non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Invece, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da un apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.