Contratto di espansione 2022: indicazioni operative

Per gli anni 2022 e 2023 è prorogato il regime sperimentale di applicazione del contratto di espansione e dell’indennità riconosciuta ai lavoratori esodanti. Con la Circolare 25 luglio 2022, n. 88, l’Inps fornisce le istruzioni per la corretta applicazione della misura.

LAVORATORI ESODANTI


L’indennità mensile collegata al piano di esodo è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al FPLD o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS, e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023.
L’Inps precisa che oltre alle esclusioni già individuate con la circolare n. 48 del 2021 (par. 3.1) non rientrano tra i destinatari del contratto di espansione i lavoratori che intendono accedere a una pensione di vecchiaia con requisiti diversi da quelli ordinari, tra i quali rientra:
– la pensione anticipata di vecchiaia per il personale viaggiante;
– la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80%.
Inoltre, l’indennità non è riconosciuta ai fini del conseguimento:
– della pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni;
– della pensione anticipata cd. “opzione donna”, per le lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021.
L’indennità sarà corrisposta fino al perfezionamento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata – come certificato al momento dell’accesso all’esodo – e, nell’ipotesi in cui sia stato certificato il perfezionamento per primo del diritto alla pensione anticipata, la contribuzione correlata è dovuta fino alla maturazione del prescritto requisito contributivo, fermo restando il limite massimo di 60 mesi.
Al fine di presentare tempestivamente la domanda di pensione, il percettore dell’indennità mensile deve verificare preventivamente gli incrementi della speranza di vita in vigore alla data di decorrenza della stessa.

DATORI DI LAVORO ESODANTI


Riguardo al campo di applicazione, il piano di esodo dei lavoratori e il riconoscimento dei corrispondenti benefici deve ritenersi applicabile a tutti i datori di lavoro, inclusi non imprenditori, in possesso dei prescritti limiti dimensionali.
Pertanto, per gli anni 2022 e 2023, i datori di lavoro con un organico non inferiore a 50 unità lavorative possono avviare – nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico delle attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità – una procedura di consultazione per la stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
Il limite dimensionale (non inferiore a 50 unità) è riferito sia al singolo datore di lavoro sia alle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con unica finalità produttiva o di servizi, per le quali il calcolo complessivo della forza lavoro deve tenere conto dei lavoratori in forza a soggetti giuridici diversi e autonomi.
In particolare, nelle suddette ipotesi di aggregazione, l’accordo deve essere sottoscritto dai rappresentati legali di tutti i datori di lavoro esodanti. Anche in tali ipotesi l’esodo dei lavoratori è riferito al singolo datore di lavoro esodante.
L’Inps precisa che, anche in questo caso, all’interno dell’accordo, per ciascun datore di lavoro esodante, dovranno essere indicati, anche il numero massimo dei lavoratori interessati dal piano di esodo annuale e la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro (uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo), nonché la stima dei costi previsti a copertura dei benefici, anche in relazione alla riduzione dei versamenti per ulteriori 12 mesi.
I criteri di computo della forza lavoro restano invariati, e devono essere applicati anche al fine di determinare il limite dimensionale per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative, che avendo i requisiti chiedono la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro per ulteriori 12 mesi, impegnandosi ad effettuare, entro il termine previsto dal contratto di espansione, almeno un’assunzione per ogni tre lavoratori interessati all’esodo.

PIANO ANNUALE DI ESODO


Al fine di effettuare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa relativi ai benefici in favore del datore di lavoro, nel contratto di espansione sottoscritto in sede governativa, può essere indicato – per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 – un solo piano di esodo annuale. Solo in casi eccezionali, caratterizzati da platee particolarmente numerose di lavoratori, è possibile prevedere, nel contratto di espansione, due piani di esodo (e, conseguentemente, due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro) in riferimento alla medesima annualità.
Per ogni piano di esodo devono essere comunque indicati nel contratto di espansione: il numero massimo dei lavoratori interessati e la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro, uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo.
Al riguardo, l’Inps precisa che la data di risoluzione dei rapporti di lavoro, in riferimento all’annualità 2022, non può essere successiva al 30 novembre 2022, e in riferimento all’annualità 2023, non può essere successiva al 30 novembre 2023.
Per ciascun piano di esodo, il singolo datore di lavoro interessato deve presentare apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma. Il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di presentazione della fideiussione nel caso in cui decida di effettuare il versamento della provvista in unica soluzione.
La fideiussione garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, aventi a oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione correlata (ove dovuta), al netto dei benefici spettanti, salvo conguaglio. Ai fini della fideiussione, l’importo complessivamente dovuto deve essere maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%. Anche in caso di versamento della provvista e della contribuzione correlata (ove dovuta) in unica soluzione, gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%.
Terminata l’erogazione della prestazione di esodo dell’ultimo lavoratore interessato al piano annuale, l’INPS effettua una verifica a consuntivo degli importi dovuti e procede all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro.


Alla Struttura INPS territorialmente competente deve essere trasmessa la seguante documentazione:
– copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
– la “richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile (modulo “SC96”);
– la domanda di autorizzazione all’accesso al Portale delle prestazioni atipiche (“PRAT”) per il personale o il delegato individuato dal datore di lavoro a operare sull’applicazione (modulo “AA02”, denominato “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per gli Enti esodanti”).
Inoltre, il datore di lavoro in possesso dei requisiti di legge deve presentare, attraverso il “PRAT”, le domanda di certificazione del diritto almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale previsto dal contratto di espansione.
Non è possibile presentare un numero di domande di certificazione del diritto superiore del 20% rispetto al numero dei lavoratori indicati nel contratto di espansione, in riferimento al piano di esodo annuale.

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI


Riguardo alla possibilità di attribuire la prestazione (l’indennità mensile e la contribuzione correlata, se dovuta) anche per il tramite dei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione, l’Inps precisa che laddove tale fattispecie non sia stata prevista dal regolamento istitutivo del singolo Fondo, non è necessaria la relativa modifica regolamentare e nemmeno l’adozione di un’apposita deliberazione.
Qualora alla sottoscrizione del contratto di espansione in sede governativa da parte del datore di lavoro, il Fondo di solidarietà sia in corso di costituzione, il riconoscimento al lavoratore della prestazione tramite lo stesso Fondo può avvenire solo a seguito della piena operatività dello stesso, coincidente con la data di nomina del Comitato Amministratore.
Nel caso in cui la prestazione sia riconosciuta al lavoratore per il tramite del Fondo di solidarietà è richiesta al datore di lavoro esodante, che ha sottoscritto il contratto di espansione in sede governativa, la presentazione di una garanzia in relazione agli obblighi assunti dal datore di lavoro: fideiussione o pagamento in unica soluzione.
Riguardo alla fideiussione bancaria, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che i datori di lavoro sono esonerati dalla presentazione solo nel caso in cui effettuino il versamento della provvista in unica soluzione.
Con riferimento alla misura della correlata contribuzione, l’Inps precisa che la stessa è determinata in relazione a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 12, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativamente alla NASpI.
Con successiva comunicazione l’Inps provvederà a fornire le codifiche utili per la compilazione del flusso Uniemens.

Determinato il PdR anni 2022-2024 per i dipendenti ANAS



Sottoscritto il 20/7/2022, tra ANAS S.p.A. e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA-ANAS, UGL VIABILITÀ E LOGISTICA, SADA-FAST CONFSAL, SNALA-CISAL, l’accordo per la definizione del Premio di Risultato per gli anni 2022, 2023 e 2024


Le Parti convengono sulla comune volontà di definire un Premio di Risultato che abbia caratteristiche tali da rientrare nei parametri utili per accedere ai benefici fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
Ai fini della determinazione del Premio di Risultato, si individuano i seguenti indicatori:
A. Indicatore di redditività;
B. Indicatore di produttività;
C. Indicatore di qualità.
Le Parti, stabiliscono che l’importo complessivo lordo del premio di risultato riferito al triennio 2022 – 2024, è fissato per i citati anni nei valori di seguito indicati, riparametrati per ciascuna posizione economico – organizzativa secondo la vigente scala di classificazione e utilizzando come riferimento convenzionale la posizione economico organizzativa B1.































Parametri

Posizione Economica

Importo Lordo Euro

240 A 1.091
200 A1 909
170 B 773
155 B1 705
140 B2 636
115 C 523
100 C1 454


Al fine di valorizzare l’apporto di ciascun lavoratore, l’importo del Premio di Risultato spettante sulla base di quanto indicato ai precedenti punti:
– sarà incrementato del 5% per ciascun lavoratore in caso di 0 (zero) eventi di malattia consuntivati in ogni anno di riferimento;
– terrà conto dell’incidenza delle assenze (ad eccezione delle ferie, ex festività, congedo di maternità/paternità, permessi L n. 104/1992, quarantena, isolamento fiduciario, malattia Covid, donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per i RLS retribuiti) consuntivate nell’anno cui si riferisce il Premio che non concorrono al calcolo dello stesso.


Il Premio di Risultato verrà corrisposto a tutto il personale a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e a tempo determinato che abbia prestato la propria attività lavorativa nell’anno di riferimento a condizione che sia in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo (per gli anni 2023 e 2024 alla data di sottoscrizione del verbale di conferma/modifica degli indicatori del Pdr nonché del verbale relativo alla consuntivazione dei risultati annuali conseguiti.
Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di competenza, il premio, sarà erogato, ove spettante, anche in relazione a quanto previsto dal precedente capoverso, in misura proporzionale e ridotta in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno di riferimento, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, Il premio, ove spettante, verrà riproporzionato in relazione alla durata ordinaria della prestazione resa.
In caso di passaggio a livello superiore nel corso dell’anno di riferimento, gli importi da corrispondere saranno riferiti all’effettivo livello di appartenenza nel momento dell’erogazione. In caso di passaggio di livello in corso mese, si considera l’importo afferente al livello superiore se la permanenza nello stesso è pari o superiore a 15 giorni.
Il Premio di Risultato non spetta al personale interessato da eventuali benefici economici derivanti da sistemi di incentivazione individuale. Non rientrano in tale fattispecie gli Incentivi derivanti dalla contrattazione, dalla legge e/o dal conferimento di specifici incarichi assegnati dalla Società in aggiunta all’ordinaria attività lavorativa, ivi compreso l’Incentivo per funzioni tecniche.
L’erogazione del Premio di Risultato avverrà con le competenze del mese di settembre.
L’importo del premio, potrà essere destinato in tutto o in parte, per scelta del lavoratore e a condizione che lo stesso abbia diritto all’applicazione della detassazione ai sensi di legge, secondo le modalità definite dall’Azienda, alle forme di welfare previste dalla normativa in materia e dalla contrattazione collettiva, in particolare potrà essere utilizzato per la fruizione delle seguenti misure:


– servizi di welfare presenti nella piattaforma;
– fondo di Previdenza Complementare Eurofer, in aggiunta a quanto già stabilito nel vigente CCNL.


A tal fine, la Società si impegna a fornire una informativa preventiva ai lavoratori relativa alle modalità di fruizione degli importi destinati al welfare.
Qualora il lavoratore non abbia utilizzato in tutto o in parte gli importi di cui al presente punto, le somme residue saranno destinate al Fondo di Previdenza Complementare Eurofer.
L’importo del premio destinato al welfare, sarà incrementato di un contributo Aziendale pari al 10%
Le Parti convengono, ai sensi della normativa vigente nonché dell’art. 2120 co. 2 c.c., che II presente “Premio di Risultato” non ha alcuna incidenza sugli istituti legali e contrattuali diretti, indiretti e/o differiti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie, festività, mensilità aggiuntive, indennità varie, malattia, permessi, lavoro straordinario, TFR.

Indebito arricchimento della P.A.: l’ndennizzo spetta al professionista anche senza riconoscimento dell’ut


Ai fini dell’azione di indebito arricchimento il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito indispensabile, pertanto il lavoratore depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso (Corte di Cassazione, Ordinanza 21 luglio 2022 n. 22902).


Il principio è stato riaffermato dalla Suprema Corte in accoglimento del ricorso proposto da un architetto che aveva prestato per un periodo continuativo la propria attività lavorativa presso l’ Università di Napoli, senza mai ricevere compenso.
L’azione dello stesso era volta ad ottenere, dunque, la condanna dell’Ente al pagamento dell’indennizzo per indebito arricchimento.
La domanda proposta veniva respinta dalla Corte d’appello che, confermando la pronuncia del Tribunale, riteneva necessario il riconoscimento dell’utilitas da parte dell’Università, riconoscimento insussistente nel caso in questione, non potendo ravvisarsi nel mero fatto della protrazione dell’attività e della sua utilizzazione, trattandosi di condotte non implicanti alcuna valutazione consapevole da parte dell’ente.


La Suprema Corte, di contro, censurando la sentenza della Corte distrettuale, per avere la stessa ritenuto risolutivo il mancato riconoscimento dell’utilitas da parte dell’Università, ha ritenuto fondato il ricorso proposto dall’architetto.
Sul punto il Collegio ha, in particolare, ribadito il principio sancito dalle Sezioni Unite secondo cui il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento; ne consegue che il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso.
Alla luce del suesposto principio la Cassazione ha, altresì, evidenziato che è illogico condizionare la decisione del giudice sul fatto obiettivo dell’arricchimento alla valutazione che ne faccia l’arricchito medesimo.

INPS: cigo per sospensione o riduzione del lavoro a causa di temperature elevate


Le imprese possono chiedere all’Inps il riconoscimento della CIGO quando il termometro supera i 35° centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”. In una pubblicazione Inail dedicata a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, le linee guida per prevenire le patologie da stress termico (Comunicato Inps 26 luglio 2022).

Per quanto riguarda le prestazioni CIGO erogate dall’Inps in merito, la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.
Sono considerate “elevate”, le temperature superiori ai 35° centigradi. Tuttavia, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
Inoltre, l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.
L’Istituto provvede autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto. Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
Le sedi territoriali Inps, competenti a definire l’istruttoria delle domande di cassa integrazione ordinaria, nonché la Direzione centrale ammortizzatori sociali Inps, deputata a fornire le linee di indirizzo e le istruzioni operative in materia, sono a disposizione delle aziende per fornire consulenza su tale tipologia di richieste nonché completa assistenza nella presentazione delle domande e in tutte le fasi che seguono.

Integrazioni salariali per giornalisti dipendenti: istruzioni dall’Inps

Con la Circolare n. 87 del 25 luglio 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni per la gestione delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria in corso di godimento al 30 giugno 2022, per la presentazione di nuove richieste delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria dal 1° luglio 2022 e per la presentazione di domande di intervento del Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro, in favore di giornalisti dipendenti

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA MENSILITÀ DI GIUGNO 2022 O PRECEDENTI


I datori di lavoro già autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà (anche a pagamento diretto), per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022, devono continuare a inviare all’INPGI le denunce DASM (Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico) nei termini e secondo le modalità in uso. L’INPGI provvede all’elaborazione delle denunce, aggiornando l’estratto contributivo dei lavoratori interessati, e:
– nel caso di prestazioni autorizzate a pagamento diretto, trasmette gli esiti delle lavorazioni all’INPS che dispone il relativo pagamento;
– nel caso di prestazioni autorizzate a conguaglio, comunica ai datori di lavoro interessati l’ID Compensazione.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA CON SCADENZA SUCCESSIVA AL 30 GIUGNO 2022


I datori di lavoro destinatari di decreti ministeriali che autorizzano periodi di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022, devono inviare, sia in caso di pagamento diretto che in caso di conguaglio, per il periodo residuo decorrente dal 1° luglio 2022, un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti e Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.
I datori di lavoro destinatari di più decreti in ragione delle diverse testate giornalistiche pubblicate devono presentare una domanda per ciascun decreto e per ciascuna unità produttiva indicata nel decreto stesso.
Inoltre, qualora il Ministero autorizzi, con il medesimo decreto, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore sia del personale giornalistico che di quello poligrafico (impiegati e operai), il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto due diverse domande, distinguendo rispettivamente i lavoratori beneficiari.
Per la gestione dei pagamenti diretti e delle modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale si applicano le medesime modalità previste per i trattamenti concessi dal 1° luglio 2022.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA CONCESSI CON DECRETI MINISTERIALI ADOTTATI A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2022


La gestione dei decreti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà, adottati dal competente Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a partire dal 1° luglio 2022, è di esclusiva competenza dell’INPS, a prescindere dal periodo autorizzato.
Pertanto, i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti ed Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.


In caso di prestazioni autorizzate a pagamento diretto, i datori di lavoro devono comunicare i dati, utilizzando la procedura “UNICIG”, a pena di decadenza, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.


In caso di prestazioni autorizzate a conguaglio, per la compilazione dei flussi UniEmens deve essere utilizzato il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari devono indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”) sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione; deve essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
Successivamente all’autorizzazione del conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, i medesimi soggetti valorizzeranno il nuovo codice causale “L093”, avente il significato di “CIGS Giornalisti ex Inpgi”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
Il conguaglio deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del decreto ministeriale, se successivo, assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell’assetto dei flussi UniEmens e ai correlati adempimenti contributivi attraverso l’utilizzo dei sistemi di pagamento di legge. Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per il datore di lavoro.
I datori di lavoro che abbiano anticipato ai propri dipendenti trattamenti di integrazione salariale fruiti entro il 30 giugno 2022 e il cui termine di decadenza è successivo al 1° luglio 2022, qualora non abbiano ancora provveduto al conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo codice causale “L570”, avente il significato di “Conguaglio CIGS Giornalisti periodi autorizzati da INPGI”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il numero dell’autorizzazione CIGS rilasciata da INPGI;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica autorizzazione.
L’Inps precisa che il codice di conguaglio “L570” potrà essere esposto a decorrere dal periodo di competenza agosto 2022. Pertanto, i datori di lavoro interessati, che non hanno effettuato il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti a seguito di autorizzazione rilasciata dall’INPGI, qualora maturino la decadenza nel mese di luglio 2022, sono rimesse in termini e devono effettuare il suddetto conguaglio con la denuncia di competenza del mese di agosto 2022.
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale deve essere utilizzato il nuovo codice causale “E611” (“Ctr. addizionale CIG Giornalisti ex Inpgi”) presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
Nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. In seguito, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito a ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.
Tenuto conto che la misura del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro interessati varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile vanno computati anche i trattamenti di integrazione salariale (periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) fruiti entro la data del 30 giugno 2022 a seguito di autorizzazione non rilasciata dall’INPS.

FONDO DI GARANZIA PER IL TFR E I CREDITI RELATIVI ALLE ULTIME TRE MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE


A decorrere dal 1° luglio 2022 l’INPS diviene competente per la gestione del Fondo di garanzia per il TFR e i crediti relativi alle ultime tre mensilità di retribuzione riguardo alle seguenti categorie di lavoratori: giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
A partire da tale data, le domande da parte dei suddetti lavoratori devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dall’utente, attraverso il sito www.inps.it utilizzando il servizio “Fondi di garanzia – Domanda (cittadino)” oppure attraverso i servizi telematici offerti dai soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS.
La competenza per l’istruttoria è determinata sulla base della residenza del lavoratore risultante dagli archivi dell’Istituto. Per i lavoratori trasferiti all’estero la competenza è determinata in base all’ultima residenza registrata in Italia.

ANAS – Accordo per l’Una Tantum



Sottoscritto il 20/7/2022, tra ANAS S.p.A. e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Ugl Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal e Snaia Cisal, l’accordo per il riconoscimento ai dipendenti del Gruppo Anas, di un importo a titolo di Una Tantum per l’anno 2021


Tenuto conto che l’emergenza sanitaria, iniziata nel primo trimestre dell’anno 2020, protrattasi anche nell’anno 2021, e le relative misure di contenimento attuate per prevenire la diffusione della pandemia, non hanno favorito le condizioni necessarie per l’avvio di una trattativa finalizzata alla revisione dell’accordo triennale per la definizione del Premio di Risultato 2021 – 2023 per i dipendenti del Gruppo Anas anche in considerazione dei tempi stringenti previsti dalla normativa vigente per l’accesso a tale Istituto,


le Parti hanno convenuto quanto segue:


A tutto il personale, occupato a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e determinato che abbia prestato la propria attività lavorativa nell’anno 2021, a condizione che sia in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, saranno riconosciuti a titolo di “Una Tantum”, a copertura del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, gli importi lordi di seguito indicati, riparametrati per ciascuna posizione economico – organizzati va secondo la vigente scala di classificazione e utilizzando come riferimento convenzionale la posizione economico organizzativa B1.































Parametri

Posizioni economiche

Importo lordo euro

240 A 619
200 A1 516
170 B 438
155 B1 400
140 B2 361
115 C 296
100 C1 258


L’erogazione di tali importi avverrà con le competenze del mese di settembre 2022.
In aggiunta agli importi riportati nelle precedente tabella, ai medesimi lavoratori sopra citati, sarà riconosciuto a titolo di “Una Tantum Welfare”, a copertura del periodo 1 ° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, un importo complessivo pari a € 200.
L’una tantum welfare sarà messa a disposizione di ciascun lavoratore entro il mese di ottobre 2022 e potrà essere utilizzata per la fruizione delle seguenti misure:


– servizi di welfare presenti nella piattaforma;
– fondo di Previdenza Complementare Eurofer, in aggiunta a quanto già stabilito nel vigente CCNL.


A tal fine, la Società, si impegna a fornire una informativa preventiva ai lavoratori, relativa alle modalità di fruizione dell’”Una Tantum Welfare”.
Qualora il lavoratore non abbia utilizzato in tutto o In parte l’importo dell'”Una Tantum Welfare”, le somme residue saranno destinate al fondo di Previdenza Complementare Eurofer.
L’importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto solo dell’Incidenza delle assenze giornaliere che non generano retribuzione, consuntivate nell’anno 2021, che non concorrono al calcolo delle somme stesse.
Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno 2021, gli importi saranno erogati, ove spettanti, in misura proporzionale e ridotta in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno di riferimento, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Per il personale a tempo parziale, gli importi ove spettanti, saranno riproporzionati in rapporto alla prestazione resa.
Le Parti convengono, ai sensi della normativa vigente, che gli importi di cui al presente accordo non hanno alcuna incidenza sugli istituti legali e contrattuali diretti, indiretti e/o differiti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie, festività, mensilità aggiuntive, indennità varie, malattia, permessi, lavoro straordinario, TFR.

Firmata il rinnovo del CCNL Trasporto a Fune

Firmata l’Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL per gli Addetti degli Impianti di Trasporto a Fune

L’accordo decorre dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2025 , sarà sottoposta a consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori.


Viene previsto un aumento tabellare (al IV Livello) 100,0 Euro erogati nel seguente modo:


– 20 euro a ottobre 2022


– 35 euro a marzo 2024


– 45 euro a marzo 2025


Viene, inoltre previsto un Welfare di 100,00 Euro annui erogati nel seguente modo:


– 30 euro da gennaio 2023


– 70 euro da gennaio 2025


In merito alla parte Normativa, le novità prevedono:


– Percorso di confronto aziendale in caso di attivazione di progetti di innovazione tecnologica


– Attivazione di una Campagna Straordinaria Salute e Sicurezza


– Riconoscimento del principio Stop work authority


– Regolamentazione del Lavoro Agile


– Diritto allo studio


– Tutela per le donne vittime di violenza

Clausola di salvaguardia: possibilità di deroga per l’azienda che subentra nell’appalto


L’azienda che subentra nella gestione dell’appalto non è obbligata, in ragione della clausola di salvaguardia, ad assumere il dipendente dell’azienda uscente, quando la stessa abbia verificato l’assenza in capo a questi della necessaria attitudine professionale (Corte di Cassazione, Ordinanza 14 luglio 2022, n. 22212).


La vicenda


La Corte di appello territoriale respingeva la domanda del lavoratore, volta all’accertamento del diritto ad essere assunto dalla società, subentrata alla precedente datrice di lavoro nella gestione di un appalto, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal c.c.n.I. applicabile.


A fondamento della decisione i giudici di merito, in particolare, evidenziavano che gli elementi in atti e la sentenza penale che aveva definitivamente accertato la responsabilità penale del lavoratore per il reato ex art. 73 d.p.r. n. 309/1990, provando il coinvolgimento dello stesso in una vasta rete di rapporti finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti, erano di gravità tale da incidere sull’indispensabile elemento fiduciario del rapporto di lavoro, rendendo inutile l’assunzione in quanto destinata ad essere seguita da un licenziamento per giusta causa.
A tanto si aggiungeva la circostanza che l’ esistenza di una conclamata incompatibilità dello stesso lavoratore a rendere la prestazione lavorativa giustificava ampiamente l’inadempimento da parte della società dell’obbligazione di facere scaturente dalla clausola di salvaguardia.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore.


L’ordinanza della Corte


La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, facendo proprie le conclusioni rassegnate dai giudici di merito.
La stessa, difatti, ha evidenziato che l’obbligo di assunzione scaturente dalla clausola di salvaguardia, prevista dal CCNL applicabile, era da ritenersi non assoluto ma condizionato dai principi generali del sistema che consentono in ogni caso al datore di lavoro di procedere alla verifica dell’attitudine professionale del dipendente, la quale, nel caso di specie, era esclusa dalla commissione di un grave reato connesso al traffico di stupefacenti, accertato con sentenza definitiva.
I Giudici di legittimità, inoltre, non hanno mancato di rilevare che l’accertata incompatibilità dello stesso lavoratore a rendere la prestazione lavorativa, essendosi questi reso protagonista di fatti di inaudita gravità sotto il profilo penale, costituiva senz’altro causa di esonero, in base all’ art. 1218 c.c., del datore di lavoro dall’obbligo di assunzione a suo carico derivante dalla disposizione del contratto collettivo.

AUU e ttitoli di soggiorno: chiarimenti


L’Inps fornisce alcuni chiarimenti sui titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’assegno unico e universale (messaggio 25 luglio 2022, n. 2591).


Sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
– gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
– i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
– i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
– i lavoratori autonomi per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente. Sono, inoltre, inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.
In aggiunta, quindi, ai titoli di soggiorno già indicati con le precedenti disposizioni, sono da ritenersi utili i seguenti permessi di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero:
– lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
– lavoro stagionale di durata almeno semestrale;
– assistenza minori;
– protezione speciale;
– casi speciali.
Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:
– attesa occupazione;
– tirocinio e formazione professionale;
– studio;
– studenti / tirocinanti / alunni;
– residenza elettiva;
– visite, affari, turismo.
Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.


Relativamente ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia – compreso l’assegno unico e universale, devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR o altri archivi anagrafici), non saranno richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

Premio assiduità lavorativa nel settore marmo di Massa Carrara

Con la mensilità di luglio 2022 viene erogato il premio assiduità lavorativa ai dipendenti delle Aziende del settore marmo e pietre ornamentali della provincia di Massa Carrara.

Con accordo siglato lo scorso luglio 2018 è stato introdotto un “premio assiduità lavorativa” ai dipendenti delle Aziende del settore marmo e pietre ornamentali della provincia di Massa Carrara, i cui valori economici e le relative modalità di calcolo ed erogazione vengono determinati nei seguenti termini.
Per i lavoratori aventi rapporto di lavoro subordinato con aziende esercenti attività di escavazione del marmo:
– per le mensilità intercorrenti da agosto 2018 a luglio 2022: euro 2,40 lordi giornalieri.
Per i lavoratori aventi rapporto di lavoro subordinato con aziende esercenti attività di trasformazione e segagione del marmo:
– per le mensilità intercorrenti da agosto 2018 a luglio 2022: euro 1,50 lordi giornalieri.
Le modalità di calcolo del premio saranno le seguenti: presa come riferimento la settimana lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì), qualora alla fine della settimana il lavoratore abbia garantito l’effettiva prestazione lavorativa in tutti i singoli giorni della stessa, sarà erogato il premio nella misura corrispondente al valore economico così come sopra individuato e distinto, moltiplicato per i 5 giorni della settimana lavorativa ordinaria.
In caso di mancata effettiva prestazione lavorativa anche in uno solo dei giorni della settimana, il premio non sarà erogato. In caso di effettiva prestazione lavorativa ridotta in uno o più giorni della settimana, il premio verrà riproporzionato, per tali giornate lavorate ad orario ridotto, alle ore effettivamente lavorate.
Ai fini del calcolo di cui sopra, si considerano giornate di effettiva prestazione lavorativa solo ed esclusivamente quelle non lavorate per : ferie, permessi sindacali, donazione sangue, permessi individuali retribuiti e quelle in cui la mancata prestazione lavorativa sarà determinata dalla necessità di utilizzo della cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi meteorologici (pioggia, gelo, neve ecc..) purché il lavoratore si presenti sul posto di lavoro restando a disposizione del datore di lavoro.
Il premio sarà corrisposto in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di luglio, da erogarsi ad agosto, dell’anno successivo a quello di riferimento (1° agosto – 31 luglio). L’erogazione del premio sarà operata nei confronti dei lavoratori in forza nel mese di corresponsione del premio stesso. Per i lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro prima di tale data, le aziende effettueranno il calcolo e la relativa erogazione del premio, a totale e definitiva estinzione dello stesso, con la retribuzione del mese di risoluzione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori assunti nel corso dell’anno di riferimento (1° agosto – 31 luglio), il premio sarà riproporzionato in relazione alle settimane effettivamente lavorate nel corso delle quali hanno maturato il diritto all’erogazione del premio.